GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Falso per soppressione in atto pubblico

Il potere di disposizione riconosciuto al primario sulla cartella clinica, in base all'articolo 7 del DPR 27 marzo 1969 numero 128 (è responsabile della corretta compilazione delle cartelle cliniche, dei registri ospedalieri e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale), è testualmente funzionale, appunto, ad assolvere l'obbligo della conservazione della documentazione medica fino alla consegna all'archivio centrale. Di conseguenza è evidente da un lato che la cartella fino alla consegna non può che restare conservata nell'ente ospedaliero e dall'altro lato che questo potere del primario non può mai risolversi nel nascondere l'atto, in modo da renderlo indisponibile. Un siffatto comportamento sfocia nel reato di falso (articolo 476 C.P.) per soppressione in atto pubblico (articolo 490 C.P.), riscontrato a carico di un primario al quale era stato contestato di aver sottratto e nascosto nella propria abitazione la cartella clinica relativa al ricovero di una paziente, tra l'altro ancora presente nella struttura sanitaria. Cassazione penale sez.V., 14 dicembre 2004, numero 48086.

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